STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE A.DI.NA.

Associazione DIportisti NAutici di CABRAS

Art.1)  Denominazione e sede

E’ costituita in Cabras, l’Associazione DIportisti NAutici, denominata A.DI.NA. di Cabras, con sede in Cabras (OR), via Tharros n.63/A. Tale sede potrà variare solo previa decisione degli organi deliberanti.

Art. 2) Scopo

  1. L’Associazione è apolitica e non ha scopo di lucro, durante la vita dell’associazione è preclusa la distribuzione, anche indiretta, di utili o di avanzi di gestione salvo diverse disposizioni di Legge.
  2. Essa ha per finalità lo sviluppo, la diffusione e la pratica: di ogni attività sportiva nel campo della nautica; dell’attività di volontariato nell’assistenza e nel soccorso in mare; di ogni iniziativa atta a tutelare e a valorizzare la natura mediante la presenza imprescindibile dell’uomo nelle forme compatibili, ritenendo irrinunciabile, al tal fine, il valore delle sue azioni all’interno di essa.
  3. A tale scopo l’Associazione potrà: realizzare e/o gestire impianti sportivi, corsie e scivoli a mare, porticcioli turistici, moli e pontili anche galleggianti, postazioni d’ormeggio e di approdo, aree ed edifici per la sosta e/o ricovero, con o senza custodia, di barche, di carrelli e di autoveicoli con o senza carrelli; organizzare gare, campionati, manifestazioni sportive, raduni e servizi connessi; promuovere, organizzare e realizzare manifestazioni e iniziative finalizzati alla tutela della natura nell’ambiente costiero; istituire e gestire punti di accoglienza e di ristoro e porre in essere ogni altra iniziativa utile per la promozione degli sport e di tutte le attività nautiche e di tutela della natura in genere.
  4. L’Associazione esplicitamente accetta ed applica lo Statuto, i Regolamenti e il deliberato degli Organi competenti di Federazioni, di  Enti  e di  Associazioni sportive e di tutela ambientale alle quali delibererà di aderire.

Art. 3) Durata

  1. La durata dell’Associazione è illimitata e potrà essere sciolta esclusivamente con delibera dell’assemblea straordinaria degli associati.
  2. L’Associazione resterà attiva fin tanto che il Direttivo in carica assolverà gli adempimenti disposti dallo Statuto.

Art. 4) Iscrizioni

  1. Sono soci tutti quelli che partecipano alle attività dell’Associazione, previa iscrizione alla stessa con il pagamento della quota sociale stabilita dal Direttivo ed approvato dall’assemblea dei soci.
  2. Possono far parte dell’Associazione, in qualità di soci, sia le persone fisiche che gli enti e/o associazioni.
  3. L’iscrizione a socio può essere richiesta anche senza formalità scritta ed è ammessa dopo tacita dichiarazione del richiedente di aver preso visione e di conoscere il presente Statuto, di condividerlo, di accettarlo e di rispettarlo, dando conferma di ciò nell’atto del versamento della quota annua di iscrizione.
  4. L’iscrizione non avrà né validità e né efficacia se la stessa  venisse effettuata in presenza di requisiti inibitori, quali:

-   condanne penali per delitti dolosi e, in particolare, comminazione di pene che implichino l’interdizione dai pubblici uffici;

-   provvedimenti disciplinari, compresa la radiazione di cui al successivo Art.6, in campo sportivo, sociale e civile in genere.

Poiché la conoscenza della presenza di propri requisiti inibitori è di esclusiva competenza e responsabilità dell’interessato che chiede di associarsi, nel caso si verificassero iscrizioni in difformità al disposto di cui al precedente punto 4., l’Associazione e i suoi Organi dirigenti sono esonerati da ogni responsabilità in merito all’atto del versamento della quota d’iscrizione.

Art. 5) Diritti dei soci

  1. Tutti i soci  maggiorenni godono, dal momento dell’iscrizione, del diritto di voto e di partecipazione alle assemblee e alle attività sociali. I soci maggiorenni in particolare sono titolari del diritto di approvare e modificare lo statuto ed i regolamenti dell’Associazione, e del diritto di eleggere il Consiglio Direttivo dell’Associazione.
  2. La qualifica di socio da diritto a frequentare i locali e gli impianti sociali, secondo le modalità stabilite in apposito regolamento.
  3. È esclusa la temporaneità di partecipazione alla vita associativa. La qualifica di socio efficacemente assunta permane sino al verificarsi di uno dei requisiti di cessazione previsti dall’art.6.
  4. I soci hanno il dovere di difendere nel campo delle attività proprie dell’Associazione, in quello  sportivo e in quello civile il buon nome dell’Associazione e dei suoi dirigenti nell’esercizio delle loro funzioni, e di osservare le regole dettate dalle Associazioni, Federazioni, Organismi sportivi e non ai quali l’Associazione delibererà di aderire.

Art. 6) Decadenza dei soci

  1. I soci cessano di appartenere all’associazione nei seguenti casi:
    • per dimissione volontaria;
    • per mancato rinnovo dell’iscrizione annua;
    • per radiazione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo, pronunciata contro il socio che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell’associazione, o che, con la sua condotta, costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio.
  2. Il provvedimento di radiazione del Consiglio Direttivo deve essere ratificato dall’Assemblea straordinaria dei soci, o anche, nel caso di prima convocazione utile, da quella ordinaria, alla cui riunione deve essere convocato il socio interessato, dopo una disamina degli addebiti.
  3. L’associato radiato non può essere più ammesso.

Art. 7) Organi

Gli organi sociali sono:

  • l’Assemblea generale dei soci
  • il Consiglio Direttivo
  • il Presidente
  • il vice Presidente
  • i Probiviri

Art. 8) Assemblea

L’assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell’associazione  ed è convocato in sessioni ordinarie e straordinarie. Essa è l’organo sovrano dell’associazione, all’attuazione delle cui decisioni provvede il Consiglio Direttivo.

Art. 9) Diritto di partecipazione

  1. Possono partecipare alle assemblee dell’associazione, con diritto di voto, solo i soci in regola con il versamento della quota annua. E’ consentita la partecipazione solo consultiva di soggetti non associati.
  2. Ogni socio può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un associato. La delega può essere conferita solamente a soci.
  3. Fatta salva la delega di cui sopra, ogni socio ha diritto ad un voto.

Art. 10) Compiti  dell’assemblea

  1. L’assemblea ordinaria, che dovrà avvenire, normalmente, entro il 31 maggio di ciascun anno, si terrà per l’approvazione del rendiconto economico e finanziario dell’anno precedente, della relazione sull’attività svolta e su quella programmatica per il futuro, del bilancio preventivo per il futuro esercizio sociale e per la discussione e deliberazione di qualsiasi altro argomento ritenuto necessario.
  2. L’Assemblea straordinaria ha luogo ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno, ovvero su richiesta motivata dalla metà più uno dei soci. In tale ipotesi l’assemblea dovrà essere indetta entro i termini di cui al comma 2 del successivo Art.11.
  3. Dovrà altresì essere tenuta negli stessi termini di cui al precedente comma, in caso di scioglimento o cessazione del Consiglio Direttivo, qualora questo, per dimissioni o per qualunque altro motivo, venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti.
  4. Rientrano inoltre nelle competenze dell’assemblea  straordinaria, da convocarsi secondo le modalità e i termini di cui al successivo Art.11:
    • L’elezione del Consiglio Direttivo, che dovrà avvenire, di norma, entro la prima decade del mese di maggio;
    • l’approvazione dello statuto e delle sue eventuali modifiche;
    • l’approvazione dei regolamenti interni, relativi alle attività dell’associazione, e delle sue eventuali modifiche;
    • le decisioni sulle questioni di particolare importanza e gravità per la vita ed il funzionamento dell’associazione;
    • la delibera di scioglimento dell’associazione conformemente a quanto disposto dall’Art. 28 del presente statuto.
  5. L’assemblea è presieduta  dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente o in mancanza, dal Consigliere più anziano d’età. Il Presidente  propone la nominare del Segretario il quale redige specifico verbale dell’assemblea, verbale che sarà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario medesimo e, qualora se ne ravvisasse l’opportunità, da tutti i presenti. Il verbale d’assemblea dei soci è tenuto presso la sede dell’Associazione ed inserito nello specifico libro dei verbali dell’assemblea dei soci e di cui ogni socio può prendere visione. È compito del Presidente verificare la regolare costituzione dell’assemblea.

Art. 11) Convocazione

  1. La convocazione dell’assemblea, è decisa dal Consiglio Direttivo a seguito di propria deliberazione. Potrà essere inoltre richiesta dalla metà più uno dei soci, i quali potranno proporre l’ordine del giorno, ovvero secondo il disposto di cui all’Art.15 comma 4 e all’Art.29 comma 1, qualora ricorrano i casi in essi previsti.
  2. Nel caso di convocazione dell’assemblea richiesta dai soci, la stessa dovrà avvenire entro 15 gg. dal ricevimento della richiesta.
  3. La convocazione dell’assemblea, sia ordinaria che straordinaria, avviene a cura del Consiglio Direttivo, mediante l’invio di lettera di convocazione. Tale avviso deve contenere l’indicazione del giorno, dell’ora, del luogo della riunione e degli argomenti da trattare.

Art. 12) Validità dell’assemblea

  1. Tanto l’assemblea ordinaria quanto quella straordinaria sarà valida in prima convocazione con la presenza della maggioranza (metà più uno) dei soci iscritti.
  2. Trascorsa un’ora dalla prima convocazione e constatata l’assenza del numero legale di cui al punto 1., l’assemblea è regolarmente costituita in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti.
  3. Le deliberazioni dell’assemblea regolarmente costituita  sono validamente assunte a maggioranza di voti espressi dai soci presenti.

Art. 13) Modifiche statuto

  1. Le eventuali modifiche del presente statuto potranno essere discusse e deliberate dall’assemblea  straordinaria dei soci e solo se posto all’ordine del giorno.

Art. 14) Consiglio Direttivo

  1. Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di tre membri fino ad un massimo di cinque eletti dall’assemblea, nel proprio ambito nomina il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario e il Tesoriere. Tutti gli incarichi sociali si intendono a titolo gratuito. Il Consiglio Direttivo rimane in carica quattro anni ed i suoi componenti sono rieleggibili. Le deliberazioni verranno adottate a maggioranza. In caso di parità prevarrà il voto del Presidente, ovvero, in sua assenza, di chi presiede il Consiglio Direttivo.
  2. In relazione a specifici incarichi conferiti a taluni membri del Consiglio ed inerenti alla carica ricoperta,  potranno essere rimborsate le spese vive sostenute concernente l’espletamento della mansione volontariamente e gratuitamente assolta. È previsto un rimborso forfetario annuo per spese telefoniche. Nel caso in cui uno o più dei componenti il Consiglio Direttivo sia chiamato, in virtù di proprie competenze specifiche, a svolgere attività professionale a favore dell’associazione, dovrà essere retribuito  per queste specifiche funzioni, fermo restando che nulla potrà essere riconosciuto a fronte dell’attività svolta in qualità di consigliere.
  3. Di ogni riunione del Consiglio Direttivo deve essere redatto apposito verbale sottoscritto dal Presidente o, in caso di suo impedimento, dal Vice Presidente, e dal Segretario estensore, ovvero, qualora se ne ravvisasse la necessità, da tutti i presenti.
  4. Il verbale delle riunioni del Consiglio Direttivo è tenuto presso la sede dell’Associazione ed inserito in una specifica raccolta dei verbali del Direttivo, di cui ogni socio può prendere visione.
  5. Nel caso in cui il Consiglio Direttivo è formato da cinque consiglieri, la funzione di Tesoriere potrà essere affidata ad un consigliere diverso da quello che svolge la funzione di Segretario.

Art. 15) Dimissioni

  1. Nel caso in cui, per qualsiasi ragione, durante il corso dell’esercizio venissero a mancare uno o più consiglieri, i rimanenti provvederanno a surrogare i mancanti, la cui nomina sarà valida ed efficace fino alla convalida dell’Assemblea. La surroga deliberata dal Consiglio Direttivo, dovrà essere successivamente convalidata dall’Assemblea dei soci nella prima riunione utile e, se confermata, consentirà ai nuovi Consiglieri di restare in carica fino alla scadenza prevista per quelli sostituiti. In caso di mancata convalida la nomina decade e l’Assemblea provvede, seduta stante, alla nomina del nuovo o dei nuovi Consiglieri.
  2. Il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi sciolto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti.
  3. Esso inoltre decade allo scadere del mandato o per revoca del mandato stesso a seguito di un voto di sfiducia da parte dell’assemblea straordinaria. Il Consigliere che non partecipi a tre riunioni consecutive del Consiglio Direttivo senza giustificato motivo di legittimo impedimento, decade automaticamente dall’incarico. Tale evento deve essere comunicato per iscritto all’interessato.
  4. Qualora si verificassero i casi di cui ai precedenti punti 2. e 3. e in assenza di specifica iniziativa dell’organismo dirigente sciolto o decaduto, l’assemblea dei soci, al solo fine di rinnovare le cariche direttive, potrà essere convocata da 1/10 degli iscritti.

Art. 16) Convocazione Direttivo

Il Consiglio Direttivo si riunisce, nella sede che riterrà più opportuna, ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, ovvero quando ne sia stata fatta richiesta da uno o da due Consiglieri, a seconda che il Direttivo sia composto rispettivamente da  tre o da cinque membri.

Art. 17) Compiti del Consiglio Direttivo

  1. Sono compiti del Consiglio Direttivo:

a)      redigere il bilancio preventivo ed il rendiconto economico e finanziario da sottoporre all’esame ed all’approvazione dell’assemblea;

b)      fissare la data dell’assembla ordinaria dei soci ed indirla almeno una volta all’anno e convocare l’assemblea straordinaria  qualora lo reputi necessario o venga chiesto dai soci;

c)      formulare, nel rispetto dei principi fondamentali dello statuto, gli eventuali regolamenti interni relativi all’uso dei beni dell’Associazione e alla partecipazione alle attività;

d)     promuovere attività agonistiche, ricreative, culturali e ambientali  previamente approvate dall’assemblea;

e)      provvedere alla gestione ed al coordinamento del personale e dei collaboratori, curandone in particolare la selezione e relazionando, sulle mansioni, all’assemblea. Ai lavoratori dipendenti non potranno essere corrisposti salari o stipendi  superiori al 20% rispetto a quelli previsti dai contratti collettivi di lavoro per le medesime qualifiche;

f)       determinare l’importo delle quote associative annuali, fissandone altresì le modalità di pagamento da sottoporre all’approvazione dell’assemblea dei soci;

g)      definire i corrispettivi per le diverse prestazioni offerte dall’associazione e fissarne le modalità di pagamento da sottoporre alla valutazione e all’approvazione dell’assemblea.

h)      adottare i provvedimenti di radiazione verso i soci, qualora si dovessero rendere necessari, da ratificarsi a cura dell’assemblea;

i)        curare l’ordinaria amministrazione e, con esclusione dei compiti espressamente  attribuiti all’assemblea dal presente statuto, la straordinaria amministrazione in conformità al principio  di sovranità assembleare;

j)        dare esecuzione al deliberato dell’assemblea dei soci e attuare le finalità previste dallo statuto.

Art. 18)  Bilancio e rendiconto economico e finanziario

  1. Il Consiglio Direttivo redige il bilancio preventivo  ed il rendiconto economico e finanziario.
  2. Tale rendiconto, in particolare, deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare, in modo veritiero e corretto, la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell’associazione.

Art. 19) Il Presidente

  1. Il Presidente, per delega del Consiglio Direttivo, dirige l’associazione ed è il legale rappresentante della stessa in ogni evenienza.
  2. Il Presidente, o il Consiglio Direttivo, è responsabile del buon  andamento finanziario e risponde in proprio, rispettivamente, di eventuali spese straordinarie sostenute, in quanto disposte dal Presidente o deliberate dal Consiglio Direttivo, in assenza di specifica previsione di bilancio o per spese non deliberate come variazioni allo stesso.
  3. Per le obbligazioni sociali rispondono personalmente e solidamente verso i terzi il Presidente, il Consiglio Direttivo e chiunque abbia speso, senza autorizzazione, in nome dell’associazione.
  4. Gli altri soci per patto espresso non assumono tale obbligo.
  5. Il Presidente uscente è tenuto a dare regolari consegne organizzative, finanziarie o patrimoniali al nuovo Presidente entro 20 gg. dalla sua elezione. Tali consegne devono risultare da apposito processo verbale che deve essere portato a conoscenza del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea dei soci alla prima riunione utile. Il verbale è conservato agli atti dell’Associazione ed inserito nella raccolta dei verbali del Consiglio Direttivo liberamente consultabile dai soci presso la sede dell’Associazione.

Art. 20) Il Vice Presidente

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente, in caso di sua assenza o impedimento temporaneo, in atti e in fatti, ed in quelle mansioni per le quali è espressamente delegato.

Art. 21) Il Segretario e il Tesoriere

Il Segretario dà esecuzione alla deliberazioni del Consiglio Direttivo e redige i verbali.  Il Tesoriere cura l’amministrazione dell’Associazione e la tenuta dei libri contabili, provvede inoltre alle riscossioni e ai pagamenti secondo il deliberato specifico del Consiglio Direttivo e, sussistendo i casi, le disposizioni del Presidente.

Art. 22) I Probiviri

  1. Il Collegio dei Probiviri è composto da un minimo di tre membri fino ad un massimo di cinque eletti dall’assemblea e nel proprio ambito nomina il Presidente e il Vice Presidente;
  2. I Probiviri hanno funzioni di controllo, possono assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo ed esprimere, senza facoltà di voto, il loro parere consultivo e non vincolante su qualsiasi argomento, inoltre fungono da amichevoli compositori per le controversie che possono insorgere fra gli associati e fra gli associati e il Consiglio Direttivo;
  3. Il Collegio dei Probiviri resta in carica per lo stesso periodo del Consiglio Direttivo e, in caso di dimissioni o di mancanza di uno o più membri, la surroga o la sostituzione dovrà avvenire applicando, per analogia, le norme previste per il Consiglio Direttivo (Art. 15).

Art. 23) Anno sociale ed esercizio finanziario

L’anno sociale inizia il 1° giorno del mese successivo a quello in cui si è svolta l’Assemblea ordinaria dei soci e termina l’ultimo giorno del 12° mese successivo, ovvero l’ultimo giorno del mese in cui si svolgerà la successiva Assemblea ordinaria dei soci. L’esercizio finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre successivo.

Art. 24) Incompatibilità ed esclusioni

  1. Non possono ricoprire cariche sociali i componenti dei Consigli Direttivi di altre Associazioni affiliate o meno ai medesimi Enti o Federazioni alle quali l’Associazione deliberasse di aderire.
  2. Non possono essere chiamati a ricoprire cariche sociali:

a)      coloro che non siano cittadini italiani e maggiorenni;

b)      coloro che abbiano subito squalifiche o inibizioni complessivamente superiori ad un anno inflitte dal CONI o da una Federazione Sportiva, nel caso di affiliazione dell’A.DI.NA. a tali Organi.

Art. 25) Patrimonio

  1. I mezzi finanziari  sono costituiti dalle quote associative determinate annualmente dal Consiglio Direttivo ed approvate dall’assemblea dei soci, dai contributi di enti ed associazioni, dalle elargizioni liberali di soci e terzi in genere e dai proventi contributivi per rimborso spese a seguito di attività organizzate dalla Associazione; i beni patrimoniali sono costituiti dai beni materiali realizzati e/o acquistati dall’Associazione.
  2. Le quote associative sono intrasmissibili sia per atto tra vivi che mortis causa.

Art. 26) Sezioni

  1. E’ prevista, previa verifica da parte dell’Associazione del rispetto dei   requisiti richiesti, l’istituzione di sezioni locali al fine di divulgare gli scopi sociali.
  2. I requisiti di cui sopra saranno stabiliti da specifico regolamento redatto dal Consiglio Direttivo e approvato dall’assemblea dei soci.

Art. 27) Trasformazioni

L’Assemblea potrà, a maggioranza qualificata corrispondente a due terzi degli iscritti, deliberare la trasformazione dell’Associazione in società di capitali, anche per gli effetti di cui alla legge 18.02.1983 n.50.

Art. 28) Clausola Compromissoria

  1. Il Collegio dei Probiviri, nel caso si trovi nell’impossibilità di risolvere amichevolmente la controversia sorta tra l’associazione ed i soci, o tra i soci medesimi, entro due mesi dall’insorgere della stessa, deve comunicarlo agli interessati e, in tal caso, le parti potranno definire la controversia attraverso la richiesta di uno specifico Collegio arbitrale composto da n.3 Arbitri, due dei quali nominati dalle parti, ed il terzo, con funzioni di Presidente, dagli arbitri così designati o, in difetto, dal Presidente del Tribunale di Oristano.
  2. La parte che vorrà sottoporre la questione al Collegio Arbitrale dovrà comunicarlo all’altra con lettera raccomandata da inviarsi entro il termine perentorio di 20 gg. dalla data di rinuncia del Collegio dei Probiviri, ovvero dalla data in cui la parte che ritiene di aver subito il pregiudizio ne sia venuta a conoscenza, indicando pure il nominativo del proprio arbitro.
  3. L’altra parte dovrà nominare il proprio arbitro entro il successivo termine perentorio di 20 gg. dal ricevimento della raccomandata di cui al precedente punto ed in difetto l’arbitro sarà nominato, su richiesta della parte che ha promosso l’arbitrato, dal Presidente del Tribunale di Oristano.

Art. 29) Scioglimento

  1. Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’assemblea generale dei soci, convocata in seduta straordinaria, con l’approvazione sia in prima che in seconda convocazione, di almeno 4/5 dei soci esprimenti il solo voto personale, con esclusione delle deleghe. Così pure la richiesta di convocazione dell’assemblea generale straordinaria da parte dei soci, avente per oggetto lo scioglimento dell’associazione, deve essere presentata da almeno 4/5 dei soci con diritto di voto, con l’esclusione delle deleghe.
  2. L’assemblea, all’atto dello scioglimento dell’Associazione, delibererà dopo il parere dell’autorità preposta in merito alla destinazione dell’eventuale residuo attivo del patrimonio dell’Associazione.
  3. La destinazione del patrimonio residuo avverrà a favore di altra associazione che persegue finalità analoghe ovvero ai fini di pubblica utilità, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Il presente Statuto dell’Associazione DIportisti NAutici “A.DI.NA.” di Cabras, è composto da un numero complessivo di sedici pagine uso bollo.